Il webinar SIFAP/SIFO Materie prime e medicinali, qualità, conservazione e trasporto, nell’ambito del progetto La Galenica continua online viene aperto dal generale Claudio Zanotto, farmacista ospedaliero e alto graduato dell’esercito.
È Zanotto a introdurre la normativa di riferimento sulle sostanze medicinali, il Decreto Legislativo 219/06, che nell’art. 3 (e sue successive modifiche) stabilisce che ai medicinali preparati in farmacia si debbano applicare criteri di qualità diversi rispetto a quelli prodotti dall’industria. Diversi ma, come lui stesso sottolinea, non indipendenti dallo spirito complessivo del decreto.
Se, per certi versi, le disposizioni imposte alla farmacia sono semplificate rispetto a quelle della produzione industriale (sono previste deroghe, ad esempio, per gli adempimenti contenuti nel Titolo IV e nel Titolo VII), devono comunque essere rispettati i medesimi standard di qualità.
Le Norme di Buona Preparazione in farmacia
Le Norme di Buona Preparazione in farmacia sono descritte nella Farmacopea Ufficiale. Sono queste disposizioni a introdurre criteri precisi di definizione della qualità.
Responsabilità, pianificazione e documentazione di tutto quello che viene fatto in farmacia non devono mai essere perse di vista.
E, in ogni momento, occorre rispettare i requisiti di qualità stabiliti e conoscere e valutare il rischio. Quando questo è elevato, il riferimento alle procedure semplificate deve essere abbandonato.
La gestione delle sostanze in ospedale
La gestione delle materie prime rientra nella gestione generale della qualità nel laboratorio di galenica clinica. Questo il concetto con cui Alessandro D’Arpino, dirigente farmacista presso la A.O. di Perugia e Consigliere SIFAP, dà il via alla sua relazione.
Rispetto alle procedure semplificate previste per la preparazione in farmacia, spiega D’Arpino sfatando una credenza imperante, le GMP sono un impianto complesso, anche a causa della necessità di implementazione di una serie di strategie. Ma, una volta implementato lo schema di base, il tempo impiegato è analogo.
Le materie prime sono il primo elemento in entrata: va da sé che lavorare con materie prime non di qualità mette a rischio tutta la preparazione. La qualità delle materie prime è un requisito di partenza garantito dal fornitore.
Non solo i principi attivi, ma anche gli eccipienti (a tutti gli effetti anch’essi materie prime) devono essere conservati secondo norme precise, che si estendono alla gestione dei contenitori e alla conservazione del certificato di analisi e di tutta la documentazione. A questo proposito, la FU non obbliga a tenere un registro delle materie prime, ma la pratica quotidiana lo consiglia.
La conservazione delle materie prime in ospedale
Riguardo la conservazione, la FU non riporta particolari indicazioni, ma è necessario sottostare alle condizioni indicate dal fornitore. In mancanza di informazioni specifiche, devono essere conservate senza particolari accorgimenti.
Le materie prime possono comportare un rischio per chi le manipola ed è il Decreto Legislativo 52/97 a prescrivere il livello di rischio per operatore.
Per gestire il rischio, la legge impone che si tengano a disposizione le schede di sicurezza di tutte le materie prime impiegate nelle preparazioni. Questi documenti contengono le indicazioni sulle procedure da attuare a seguito dell’esposizione accidentale da parte dell’operatore.
Il certificato di analisi
Il certificato di analisi deve essere conservato in originale o in fotocopia rigorosamente in formato cartaceo (in base alle GMP).
Deve riportare:
- la denominazione comune e/o il nome chimico
- la quantità acquistata
- la data di arrivo
- il numero di lotto
- il nome del produttore e/o il nome dell’eventuale distributore.
Inoltre, deve essere datato e sottoscritto dal responsabile della qualità del produttore e/o fornitore, riportando le specifiche di qualità del produttore o quelle rispondenti ai requisiti di farmacopea, la data limite di utilizzazione e/o rititolazione, le eventuali impurezze e le condizioni di conservazione e di manipolazione.
La documentazione delle materie prime
Il registro delle materie prime su cui annotare i dati tecnici relativi alle sostanze non è obbligatorio: nella precedente edizione delle NBP veniva consigliato, mentre nella versione attuale l’espressione è stata abolita perché motivo di equivoci in sede ispettiva.
È comunque obbligatoria la documentazione delle sostanze, che può essere realizzata conservando ordinatamente i certificati di analisi corredati di data di arrivo, quantità acquistata e nome del fornitore.
La gestione dell’ultimo miglio
Per garantire la catena del freddo nelle sostanze sensibili, come i vaccini COVID, la fase finale della distribuzione deve essere gestita con contenitori speciali.
Oggi sono in uso procedure perfezionate proprio per i vaccini, a tutti gli effetti materie prime, perché vengono consegnati grezzi dal produttore e rappresentano la base per la preparazione delle singole dosi.
SIFO e SIFAP hanno descritto in un’istruzione operativa le caratteristiche dei contenitori isotermici da impiegare. Se usati all’interno di un sistema di qualità già validato, il contenuto viene garantito alla temperatura richiesta.
L’acquisto delle materie prime in farmacia
Analogie e differenze rispetto all’ospedale possono essere osservate nella farmacia di comunità. Ne parla Pierandrea Cicconetti, farmacista preparatore e fra i fondatori di SIFAP.
L’acquisto delle materie prime in farmacia deve avvenire da fornitori qualificati, ossia debitamente autorizzati in base alla normativa in vigore e dotati di un sistema di qualità eventualmente certificato.
Ogni materia prima deve essere accompagnata dal certificato di analisi e i certificati devono essere archiviati in farmacia per un periodo non inferiore a 6 mesi a partire dall’ultimo impiego.
Nel caso in cui il farmacista responsabile decida di acquistare le materie prime presso un fornitore non qualificato, questi deve fornire evidenza oggettiva che le materie prime siano state prodotte in GMP e fornire un certificato di analisi elaborato da un laboratorio riconosciuto che attesti l’idoneità della materia prima.
La normativa prevede che, acquistando da Paesi extra-europei, anche in presenza di una certificazione, questa non sia considerata valida da AIFA e debba essere riprodotta in loco allo scopo di sdoganare il prodotto per UE.
La conservazione delle materie prime
Non è vietato tenere sullo scaffale della farmacia sostanze che abbiano superato la data limite di utilizzazione, perché non risulta applicabile alle materie prime la normativa relativa ai medicinali di origine industriale, che comporta sanzioni penali per la mera detenzione di uno scaduto.
Nella pratica, è però vivamente consigliato di accantonarle per lo smaltimento.
Se la materia prima rititolabile è detenuta in farmacia oltre la data di rititolazione indicata dal produttore non può essere presunta guasta o imperfetta, come avviene per le specialità. Essa può essere rititolata, e quindi rivalidata, con una metodica scelta di volta in volta dal farmacista.
Le sostanze non più utilizzate dalla farmacia devono essere trattate secondo la vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
Gli stupefacenti
L’acquisto di materie prime stupefacenti deve avvenire ai sensi del DPR 309/90: com’è noto, si tratta di sostanze soggette ad approvvigionamento con buono acquisto e registrazione.
Tutti i documenti giustificativi devono essere conservati per due anni dopo esaurimento del registro: va da sé che è consigliabile usare registri con poche pagine.
Per l”acquisto di medicinali a base di stupefacenti dall’estero è necessaria l’autorizzazione da parte dell’UCS (Ufficio Centrale Stupefacenti) e può essere effettuato solo in caso di carenze e indisponibilità ed in assenza di alternative valide.
Lo smaltimento delle materie prime stupefacenti deve essere realizzato secondo la Circolare DGFDM/I.5.i.f./2011 in farmacia oppure tramite una ditta incaricata.