HomeFILIERA DEL FARMACOSupply chain & logisticaLo 0,65 ai grossisti non vale sui generici

Lo 0,65 ai grossisti non vale sui generici

La sentenza del TAR Lazio di febbraio 2026 chiarisce che l’extramargine dello 0,65% non si applica ai medicinali equivalenti. Un’analisi chiara su cosa cambia — e cosa no — per il farmacista, tra filiera, logistica e gestione del magazzino

Nelle ultime settimane, tra ordini, consegne e gestione del magazzino, è tornata al centro dell’attenzione una percentuale che raramente entra nel lessico quotidiano della farmacia: 0,65%.

Non si tratta di un aspetto marginale. È un meccanismo di ripartizione economica che incide sugli equilibri della distribuzione intermedia e, indirettamente, sulla tenuta dell’intera filiera del farmaco.

Un chiarimento rilevante arriva ora dalla giurisprudenza: con una sentenza del TAR Lazio pubblicata a febbraio 2026 (udienza di merito il 13 gennaio), il tribunale ha stabilito che l’extramargine dello 0,65% non può essere applicato ai medicinali equivalenti sulla base degli atti amministrativi contestati.

Origine della misura e quadro normativo

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una maggiorazione della quota di spettanza dei grossisti, portandola al 3,65% per alcune forniture rimborsate dal Servizio sanitario nazionale nel canale convenzionato.

L’obiettivo dichiarato era rafforzare un segmento logistico sempre più sotto pressione: consegne frequenti, gestione delle carenze, capillarità territoriale e incremento dei costi operativi.

La misura in sé non è stata messa in discussione. Il punto critico riguarda il suo perimetro applicativo.

Il nodo interpretativo sui medicinali equivalenti

Il contenzioso nasce quando l’applicazione operativa dello 0,65% viene estesa anche ai medicinali equivalenti, che da sempre seguono una disciplina specifica nella ripartizione delle quote di spettanza.

Secondo le aziende del comparto dei generici, quella estensione non trova un fondamento chiaro nel testo normativo e finisce per comprimere ulteriormente margini già regolati in modo stringente.

Il punto da chiarire è dunque giuridico prima ancora che economico: la norma consente davvero di trasferire automaticamente quella quota anche sui medicinali equivalenti?

La posizione del TAR Lazio

La risposta del TAR è netta. Nella motivazione, i giudici rilevano che non è possibile attribuire alla disposizione un significato che non emerga in modo esplicito dal suo tenore letterale e dal sistema di rinvii normativi. In particolare, l’estensione automatica dello 0,65% ai medicinali equivalenti, così come configurata negli atti impugnati, non risulta sufficientemente fondata sul piano giuridico.

Di conseguenza, il tribunale annulla gli atti amministrativi nella parte in cui forzano quell’interpretazione.

Sul piano applicativo, il risultato è chiaro: lo 0,65% non è dovuto sui medicinali equivalenti sulla base di quelle istruzioni operative.

La dimensione economica della decisione

Per comprendere la portata della decisione, è utile guardare anche ai numeri.

Secondo stime di settore, l’esclusione degli equivalenti dall’applicazione dello 0,65% comporta per i grossisti una riduzione complessiva di circa 20 milioni di euro l’anno di margini.

Non si tratta di un impatto che si riflette direttamente sul prezzo al pubblico, ma di una cifra sufficiente a spiegare le tensioni emerse lungo la filiera e l’attenzione con cui la vicenda è seguita dagli operatori.

Le ricadute per la farmacia di comunità

Prezzo e dispensazione

Per la farmacia, non cambiano i prezzi al pubblico dei medicinali rimborsati né le modalità di dispensazione. La decisione riguarda la distribuzione delle quote economiche tra industria e ingrosso.

Logistica e approvvigionamenti

Gli effetti, se emergeranno, saranno indiretti.
È plausibile una fase di assestamento nei rapporti con la distribuzione intermedia, con possibili riflessi su condizioni logistiche, servizi accessori o contrattualistica.

Non si tratta di automatismi, ma di dinamiche da osservare con attenzione.

Rapporti di filiera

La sentenza evidenzia un punto spesso sottovalutato: la distanza tra norma e interpretazione operativa. È su quest’ultima che si è innestato il contenzioso, non sulla misura in quanto tale.

Scenari aperti

La decisione del TAR non chiude definitivamente la partita. Restano sul tavolo almeno tre ipotesi:

  • un eventuale appello al Consiglio di Stato;
  • un intervento normativo che chiarisca in modo esplicito il perimetro dello 0,65%;
  • una revisione delle indicazioni amministrative, più aderente al quadro giuridico.

Quale che sia l’esito, il segnale è chiaro: la filiera del farmaco sta entrando in una fase in cui anche le percentuali apparentemente minime diventano terreno di confronto strutturale.

Una lettura professionale necessaria

Anche quando non incide direttamente sul banco, una decisione come questa riguarda il farmacista.

Racconta un contesto fatto di:

  • crescente complessità regolatoria,
  • equilibri economici fragili a monte della dispensazione,
  • necessità di comprendere le dinamiche di sistema per orientare scelte operative consapevoli.

Capire cosa si muove dietro una percentuale come lo 0,65% non è esercizio burocratico. È parte integrante della competenza professionale richiesta oggi a chi lavora in farmacia, sempre più inserita — e coinvolta — nelle dinamiche della filiera del farmaco.

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