La farmacia italiana sta attraversando una fase di trasformazione strutturale. Dal decreto legislativo 153/2009 che ha introdotto la farmacia dei servizi, fino alle misure più recenti collegate al PNRR, al DM 77/2022 e al Piano Nazionale della Cronicità, il ruolo della farmacia si è progressivamente spostato verso un presidio sociosanitario territoriale integrato.
Vaccinazioni, telemedicina, programmi di aderenza terapeutica, gestione della cronicità e servizi di prossimità richiedono oggi un’organizzazione più complessa rispetto al passato.
In questo contesto emerge una questione organizzativa: l’attuale distribuzione delle competenze interne alla farmacia è coerente con l’evoluzione delle funzioni attribuite alla professione?
L’introduzione di una figura di supporto qualificato, analoga al pharmacy technician già presente in altri ordinamenti, non riguarda la sostituzione del farmacista, ma la possibile riallocazione di attività tecniche e organizzative per valorizzarne le competenze cliniche e consulenziali.
Situazione attuale in Italia
Ad oggi in Italia non esiste una figura professionale denominata “pharmacy technician” né un profilo normativo equivalente riconosciuto a livello nazionale.
Il farmacista resta l’unico professionista abilitato alla dispensazione del farmaco, alla preparazione galenica, alla consulenza terapeutica e alla gestione complessiva della farmacia, come previsto dal R.D. 1265/1934 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), dalla legge 362/1991 e dal Codice Deontologico della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI).
Nelle farmacie operano figure di supporto come addetti alle vendite o personale con qualifiche non specificamente farmaceutiche. Tali figure non possono svolgere attività riservate al farmacista e operano prevalentemente in ambito commerciale, logistico o di accoglienza.
Esistono iniziative formative regionali o promosse da enti privati per “assistente di farmacia”, ma non vi è un riconoscimento uniforme a livello nazionale né una chiara delimitazione normativa delle competenze. Un emendamento parlamentare (proposta n. 23.029, On. Marta Schifone) finalizzato a istituire tale figura con compiti amministrativi e di supporto alla vendita di parafarmaci è stato ritirato dalla proponente nel settembre 2024, come chiarito dalla FOFI nel gennaio 2025. Attualmente non esiste alcun percorso formativo universitario specifico per questa figura.
Questo assetto riflette un modello professionale centrato su una figura unica, chiamata oggi a gestire un sistema organizzativo più complesso rispetto al passato.
Le conseguenze operative sono evidenti:
- tutte le responsabilità formali ricadono sul farmacista;
- la delega avviene in modo informale e non strutturato;
- l’evoluzione organizzativa è disomogenea tra territori e singole realtà.
Il nodo, quindi, non è tecnico ma regolatorio e contrattuale.
Modelli internazionali a confronto
L’analisi comparata mostra che in diversi Paesi il pharmacy technician è una figura regolamentata, con percorsi formativi definiti e competenze delimitate.
Stati Uniti
Negli USA il pharmacy technician è regolamentato a livello statale, con standard definiti dall’ASHP (American Society of Health-System Pharmacists) e certificazione tramite il PTCB (Pharmacy Technician Certification Board).
La formazione dura generalmente tra 6 e 24 mesi e prevede programmi accreditati, tirocinio pratico ed esame finale. Il tecnico opera sempre sotto supervisione del farmacista e può gestire attività quali preparazione e dispensazione assistita, gestione inventario, compounding non complesso, gestione amministrativa e assicurativa.
Il farmacista mantiene la responsabilità clinica e decisionale.
Regno Unito
Nel Regno Unito il General Pharmaceutical Council (GPhC) regola la professione con registro obbligatorio. Il percorso formativo standard è il Level 3 Diploma in Pharmacy Services, con durata biennale e tirocinio integrato.
I technician possono effettuare controlli di dispensazione, gestire prescrizioni ripetute, svolgere attività operative avanzate sotto protocolli definiti.
La distinzione tra pharmacist e technician è chiara e normativamente codificata.
Canada
In Canada la regolamentazione è provinciale ma armonizzata tramite standard nazionali del NAPRA. Il diploma (1–2 anni) include tirocinio e copre competenze tecniche e organizzative.
Anche in questo caso, il farmacista conserva piena responsabilità clinica mentre il tecnico gestisce segmenti strutturati del flusso operativo.
L’elemento comune nei modelli osservati è la presenza di:
- formazione riconosciuta,
- esame o certificazione,
- registro professionale,
- delimitazione chiara delle competenze e supervisione del farmacista.
Non si tratta di sostituzione, ma di organizzazione su più livelli di competenza.
Possibile evoluzione nel contesto italiano
L’espansione della farmacia dei servizi, l’invecchiamento della popolazione e la crescente complessità gestionale rendono attuale una riflessione sull’assetto organizzativo interno.
L’introduzione di una figura tecnica regolata potrebbe essere valutata attraverso riconoscimento nazionale del profilo professionale (tramite accordo Stato-Regioni o decreto ministeriale), definizione di un percorso formativo accreditato con tirocinio obbligatorio, istituzione di un registro professionale, delimitazione precisa delle attività delegabili e mantenimento della responsabilità ultima in capo al farmacista.
Le attività delegabili potrebbero includere gestione tecnica del magazzino e scadenzari, preparazione di blister personalizzati, supporto nella dispensazione (controlli formali, etichettatura), utilizzo sistemi informatici e tracciabilità, educazione sanitaria di base su corretta assunzione, gestione procedure amministrative.
Resterebbero esclusive del farmacista valutazione terapeutica, counseling clinico, decisione professionale, responsabilità sanitaria complessiva.
Benefici potenziali e criticità
Benefici
Un modello regolato potrebbe liberare tempo professionale qualificato, migliorare l’efficienza organizzativa, rafforzare l’offerta di servizi clinici, aumentare la sicurezza tramite controlli strutturati, rendere più sostenibile la gestione di volumi elevati.
Criticità
Senza una cornice normativa chiara, emergono rischi concreti: possibile dumping salariale, utilizzo improprio della figura tecnica, confusione nelle responsabilità, frammentazione regionale.
Nei sistemi in cui la figura è regolata, tali rischi sono mitigati da confini normativi definiti e da un inquadramento contrattuale preciso.
Una scelta di modello organizzativo
La trasformazione della farmacia italiana non è soltanto un ampliamento di funzioni, ma una revisione del modello operativo.
Ogni sistema professionale che aumenta in complessità tende a differenziare ruoli e competenze. La farmacia territoriale sta assumendo responsabilità cliniche e organizzative crescenti; la coerenza tra funzioni attribuite e struttura interna diventa quindi un tema di sostenibilità.
La questione non riguarda la difesa di un perimetro professionale, ma la progettazione del modello futuro.
Valutare l’introduzione di una figura tecnica regolata significa interrogarsi su come garantire qualità, sicurezza ed efficienza nel medio-lungo periodo.
Ignorare il tema non ne annulla la rilevanza; ne lascia semplicemente l’evoluzione alla prassi informale.
La scelta, se avviata, dovrà essere normativa, contrattuale e formativa, con un coinvolgimento coordinato di Ordini, Regioni e rappresentanze professionali.

