L’introduzione del Regolamento (UE) 2019/6 relativo ai farmaci veterinari è stata seguita da una serie di provvedimenti di adeguamento della normativa nazionale.
Fra questi, il decreto che di recente ha esteso l’obbligo di utilizzo della REV anche alle prescrizioni di medicinali contenenti stupefacenti.
Stupefacenti veterinari: il decreto ministeriale del 27 settembre
Il D.lgs. n. 136/2022 in vigore dal 27 settembre estende l’obbligo di utilizzo della REV anche alle prescrizioni di medicinali, galenici compresi, contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nella tabella dei medicinali (sezioni B, C, D ed E) in tabella dei medicinali di cui al DPR 309/90.
Per i farmaci stupefacenti veterinari ricompresi in queste categorie non serviranno più il timbro e la firma del veterinario prescrittore. Tuttavia, qualora fossero riportati, ciò non costituisce motivo ostativo alla spedizione.
In tutti i casi, la ricetta elettronica dovrà sempre essere verificata e chiusa sul portale REV.
Non sono interessati dall’aggiornamento normativo gli stupefacenti veterinari in sezione A, per i quali resta necessaria la ricetta cartacea a ricalco dell’apposito ricettario approvato con Decreto Ministeriale del 10 marzo 2006. Le ricette dovranno essere conservate in farmacia.
Federfarma ha pubblicato una guida rapida per l’erogazione delle ricette elettroniche a supporto dei farmacisti.
L’approvvigionamento di veterinari e direttori sanitari
Con la Nota del 5 agosto 2022, il Ministero della Salute ha chiarito come le disposizioni normative introdotte dal nuovo decreto in materia di obbligo della dematerializzazione siano da estendere anche alle richieste di approvvigionamento da parte di medici veterinari e dei direttori sanitari. I medicinali stupefacenti veterinari in questione sono:
- Quelli appartenenti alle sezioni A, B e C.
- Quelli appartenenti alle sezioni D ed E delle prescrizioni per scorta (struttura non zootecnica e propria).
In REV devono essere inseriti anche “i dati derivanti dalla somministrazione del medicinale veterinario presente nelle scorte, compresa l’indicazione relativa a specie e categoria dell’animale o dei gruppi di animali sottoposti a trattamento”.
I dati relativi alla prescrizione e all’uso dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi per ogni animale o gruppo di animali sono automaticamente acquisiti nel sistema informativo vetinfo.it.
La tracciabilità
Il Ministero si è espresso anche su un altro punto importante, in merito al quale erano attese precisazioni, quello della tracciabilità informatizzata.
La distribuzione intermedia viene normalmente garantita attraverso l’invio quotidiano alla Banca dati centrale della tracciabilità del farmaco (BDC) dei dati relativi alle movimentazioni di stupefacenti in formato xml attraverso il portale NSIS. A questo riguardo, il Ministero ha confermato in una Nota del 26 settembre che non sono state disposte variazioni.
I punti ancora aperti
Federfarma ha tuttavia sollevato la questione dei punti ancora aperti.
Fra questi, il corretto adempimento dell’art. 45, comma 5, del TU stupefacenti, secondo cui:
Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell’ultima registrazione nel registro di cui all’articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.
Su questo punto l’associazione di categoria ha chiesto indicazioni operative al Ministero.
Nelle more di eventuali ulteriori chiarimenti, FarmacieUnite ha pubblicato una Circolare in cui raccomanda l’adozione di “modalità tali da consentire una facile reperibilità della REV nel portale della ricetta elettronica veterinaria (riportare il numero della REV nel registro stupefacenti in corrispondenza de farmaco dispensato) e in via prudenziale, di stampare copia della REV da conservare nel registro”.