La Determina n. DG/699/2021 del 14 giugno 2021 Utilizzo dei medicinali Comirnaty e Vaccino COVID-19 Moderna per vaccinazione eterologa stabilisce che, dal 16 giugno 2021, Comirnaty e COVID-19 Vaccine Moderna possono essere somministrati come seconda dose per completare un ciclo vaccinale misto, in persone di età inferiore ai 60 anni che abbiano già ricevuto una prima dose di Vaxzevria.
La DG/699/2021 specifica inoltre che la seconda somministrazione con uno dei due vaccini a mRNA può avvenire 8-12 settimane dopo quella di Vaxzevria.
La Determina, esclusivamente ai fini del razionale scientifico, inserisce i medicinali «Comirnaty» e «COVID-19 Vaccine Moderna» nell’elenco dei farmaci di cui alla L. 648/1996.
Premesse alla Determina n. DG/699/2021 del 14 giugno 2021 sul ciclo vaccinale misto per COVID-19
La DG/699/2021 fa seguito alla circolare ministeriale DGPRE n. 26246 dell’11 giugno 2021, con la quale era stato reso noto il parere del Comitato tecnico scientifico di cui all’Ocdpc n. 751 del 2021 relativo ai vaccini Vaxzevria e Janssen, oltre agli aggiornamenti delle note informative del vaccini di Pfizer e Moderna a cura di AIFA. In base a questo parere e come riportato nelle rispettive note informative, infatti, i vaccini COVID-19 di Pfizer e di Moderna possono essere utilizzati come descritto nella determina stessa. Questa tiene altresì conto:
- dell’attuale assenza di specifiche indicazioni nei RCP di Comirnaty e di COVID-19 Vaccine Moderna;
- della necessità di consentire il regolare svolgimento della campagna vaccinale;
- del parere favorevole della Commissione tecnicoscientifica dell’AIFA, reso nella riunione del 13 giugno 2021, e della conseguente delibera del consiglio d’amministrazione di AIFA n. 35 del 14 giugno 2021 che ha approvato, esclusivamente ai fini del razionale scientifico, l’inserimento nell’elenco dei farmaci di cui alla L 648/1996 di Comirnaty e vaccino COVID-19 Moderna come seconda dose per completare un ciclo vaccinale misto, nei soggetti di età inferiore ai sessanta anni che abbiano già effettuato una prima dose di vaccino Vaxzevria;
- che l’eventuale maggiore onere resta a carico del fondo di cui all’art. 20, comma 1, del DL 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.